Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati

liguria

La Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati istituita dalla Legge regionale Liguria 20 febbraio 2007 n. 7 formula pareri e proposte in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero in raccordo con i Consigli territoriali per l’immigrazione

Articolo 7 Legge regionale Liguria 20 febbraio 2007 n. 7

1. E’ istituita la Consulta Regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ai sensi dell’articolo 5;
b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione e formula proposte di intervento;
c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
d) collabora con la Sezione Immigrazione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l’adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;
f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

3. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6 del d.lgs. 286/1998.

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