Emersione e condanna art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/90

Condanna per fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 ed emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 del d.lgs. n. 109/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2014, proposto da:
****, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Massaro, elettivamente domiciliato presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stat
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione prot. P****, emesso dalla Prefettura di Imperia – Sportello unico per l’immigrazione il 17 dicembre 2013 e notificato il 23 gennaio 2014, nonché di ogni atto anteriore e consequenziale, comunque connesso.

[omissis]

FATTO e DIRITTO
Con ricorso giurisdizionale notificato il .., l’esponente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Imperia aveva respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, presentata in suo favore dalla signora ****.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, si rileva la sussistenza della condizione ostativa prevista dal comma 13, lett. c), del citato art. 5, atteso che il beneficiario della procedura di emersione era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Sanremo n. …, per un reato rientrante nella previsione di cui all’art. 380 cod. proc. pen..
Sostiene il ricorrente che, trattandosi di condanna per fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90, essa non rientrerebbe nella previsione del citato art. 380.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimata Amministrazione dell’interno, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di stile.
La trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta con l’atto introduttivo del giudizio, fissata per le udienze camerali del 14 maggio e del 28 maggio 2014, è stata rinviata a data successiva su richiesta dei difensori intervenuti per le parti.
In data 17 giugno 2014, la difesa erariale ha depositato copia del provvedimento prot. n. P**** del 23 maggio 2014, con cui la Prefettura di Imperia aveva revocato in autotutela l’impugnato diniego di emersione.
L’Amministrazione procedente precisa che, a seguito di supplemento di istruttoria, è stata accertata la fondatezza della circostanza riferita in giudizio dal ricorrente, atteso che la menzionata condanna penale a suo carico, riferendosi effettivamente alla violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, non integrava alcuna condizione ostativa alla regolarizzazione dello straniero.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato all’udienza camerale del … e, previo rituale avviso ai difensori presenti, è stato ritenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata.
La rimozione in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuta successivamente alla notifica del ricorso giurisdizionale, comporta il venir meno dell’interesse di parte ricorrente, che non ha proposto alcuna istanza risarcitoria nel giudizio, alla definizione nel merito della controversia.
Tale esito della vicenda procedimentale, pur non determinando effetti integralmente satisfattivi dell’interesse azionato dal ricorrente, cui non risulta ancora rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, comporta tuttavia la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
[omissis]

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