Pericolosità sociale ed emersione

Le condanne per reati di cui all’art. 381 del c.p.p. richiedono necessariamente ai sensi dell’art. 5, comma 13, lett. d), del D. Lgs. n. 109/2012 una valutazione concreta ed attuale della pericolosità del soggetto emerso per fondare il rigetto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2014, proposto da:

N**** A****, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Massaro, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione prot. P-**** emesso dalla Prefettura di Imperia il 10/7/2014 e notificato al ricorrente il 21/7/2014, nonché di ogni atto anteriore e consequenziale.

(..omissis..)

Considerato che l’amministrazione ha fondato il diniego di emersione sulla mera esistenza delle condanne a carico del ricorrente, di per sé non ostative, senza rendere conto della sua effettiva pericolosità sociale.

Considerato, pertanto, che l’istanza cautelare appare assistita da apprezzabili elementi di fumus, fatta salva la rivalutazione della domanda sotto il profilo evidenziato e le ulteriori verifiche di competenza dell’amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per l’emersione dal lavoro irregolare.

Ritenuto che, in ragione della natura della controversia, le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

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