Vizio istruttorio e diniego permesso di lunga durata

liguria immigrazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2015, proposto da:
A**** A*** Gning, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Massaro, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l’annullamento

decreto di rigetto 261 a11/imm.-2^sez.-sogg./13ge018218 avente ad oggetto il diniego di istanza di rilascio di permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 il dott. L**** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con ricorso notificato in data 9 dicembre 2014 e depositato il successivo 9 gennaio 2015 il sig. A**** A*** Gning ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento in epigrafe, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;

Rilevato che il provvedimento dà atto della richiesta del ricorrente di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

Rilevato tuttavia che la motivazione, pur illustrando una situazione idonea a giustificare il diniego non fa alcun riferimento al ricorrente;

Rilevato, infine, che nella parte dispositiva viene negato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo a tale Diaw D****, soggetto diverso dal ricorrente;

Ritenuta, per quanto sopra espresso, la sussistenza del vizio di difetto di istruttoria e di motivazione atteso che non è dato sapere, stante la suesposta confusione, se il provvedimento abbia inteso riferirsi al ricorrente ovvero ad altro soggetto;

Ritenuto per quanto sopra la manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015

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